Sentenza Cassazione n. 1234/16 "Sono variabili le maggioranze per approvare in assemblea le transazioni"
Il condominio, quale ente di gestione che opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei singoli partecipanti, può senz'altro procedere alla transazione, intesa come il “… contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro” (art. 1965 c.c.).
Per far ciò, tuttavia, è necessaria una delibera assembleare con la quale i condomini approvino l'ipotesi transattiva e diano mandato all'amministratore, quale rappresentante del condominio, per la sottoscrizione della stessa.
Le maggioranze richieste variano a seconda dell'oggetto della transazione, pertanto, quando vengono in discussione diritti reali, la maggioranza assembleare richiesta è quella stabilita dall'art. 1108, III co., c.c., vale a dire l'unanimità dei partecipanti alla comunione, al contrario, quando si verte in materia di spese di interesse comune e, pertanto, rientranti nelle attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c., le maggioranze necessarie risultano quelle previste dal II comma dell'art. 1136 c.c., pertanto, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Tanto ha di recente stabilito la Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza del 25.01.2016, n. 1234 .